A chi si applica
Tra i servizi elencati dall'art. 1 ci sono i servizi di commercio elettronico (comma 3, lettera f). La direttiva riguarda i servizi forniti ai consumatori e copre, oltre all'e-commerce, comunicazioni elettroniche, accesso ai servizi di media audiovisivi, trasporto passeggeri, servizi bancari per i consumatori ed e-book. Un negozio online che vende ai consumatori rientra quindi nell'ambito.
Le microimprese che forniscono servizi sono esentate (art. 3, comma 3): meno di 10 persone e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, come nella direttiva. L'esenzione non vale per i prodotti. Il decreto prevede linee guida ministeriali per le microimprese (art. 3, comma 4).
Cosa deve fare chi fornisce il servizio
- Rendere il servizio percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto. Nella pratica si fa di solito riferimento alla norma europea EN 301 549, basata in gran parte sulle WCAG.
- Preparare le informazioni previste dall'allegato IV su come il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità, renderle disponibili in forma scritta e orale, anche in un formato accessibile, e mantenerle finché il servizio è offerto (art. 12, comma 2).
- Se il servizio non è conforme, adottare le misure correttive necessarie e informare immediatamente AgID e le autorità competenti degli altri Stati membri (art. 12, comma 5).
La direttiva consente inoltre che i contratti di servizio conclusi prima del 28 giugno 2025 proseguano senza modifiche fino alla scadenza, ma non oltre cinque anni da quella data (art. 32 della direttiva).
La vigilanza di AgID
Sui servizi vigila l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), in base all'art. 21. Se un servizio non è conforme, AgID può chiedere al fornitore di adottare misure correttive entro un termine ragionevole; se il fornitore non lo fa, può disporre l'oscuramento o il ritiro del servizio o altre misure inibitorie, in modo proporzionato. Per i servizi di trasporto sente prima l'Autorità di regolazione dei trasporti.
Le sanzioni
L'art. 24 prevede sanzioni amministrative pecuniarie. Per fissare l'importo si tiene conto dell'entità della violazione, del numero di unità interessate e del numero di utenti coinvolti.
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Requisiti di accessibilità e obblighi del fornitore (artt. 3, 6, 8, 9, 10 e 12, commi 1-4) | da 5.000 a 40.000 euro |
| Mancato rispetto dei provvedimenti di AgID (art. 21, comma 4) o mancata collaborazione | da 2.500 a 30.000 euro |
Un regime separato: la Legge Stanca per le grandi aziende
Il D.Lgs. 82/2022 non è l'unica norma sull'accessibilità che riguarda i privati. La Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca), rivolta in primo luogo alle pubbliche amministrazioni, con l'art. 3, comma 1-bis, si applica anche alle persone giuridiche private che offrono servizi al pubblico tramite siti web o app e che negli ultimi tre anni hanno avuto un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro. Per loro è AgID ad accertare e sanzionare le violazioni: dopo una diffida che fissa un termine, la sanzione può arrivare al 5% del fatturato (art. 9, comma 1-bis). Secondo le FAQ di AgID, la sanzione fino al 5% del fatturato riguarda questi soggetti, mentre per i servizi coperti dal D.Lgs. 82/2022 valgono le sanzioni del decreto (da 5.000 a 40.000 euro e da 2.500 a 30.000 euro). Quale regola si applica dipende dal caso.
Da dove cominciare
- Verifica se sei soggetto agli obblighi: vendi ai consumatori, offri uno dei servizi elencati, non sei una microimpresa.
- Esegui un test automatico su ogni modello di pagina e correggi ciò che segnala.
- Completa un acquisto intero, accesso e pagamento compresi, prima solo con la tastiera e poi con un lettore di schermo.
- Prepara le informazioni sull'accessibilità in forma scritta e orale, per esempio nelle condizioni generali, e tienile aggiornate.
Domande frequenti
Il decreto vale anche per il mio negozio B2B?
La direttiva che il decreto recepisce riguarda i servizi forniti ai consumatori. Un negozio che vende solo ad aziende resta di norma fuori da questo ambito; nei casi dubbi chiedi un parere legale.
Le WCAG 2.2 sono obbligatorie?
Il decreto fissa requisiti funzionali. Il riferimento tecnico abituale è la norma europea EN 301 549: la V3.2.1 (2021) si basa sulle WCAG 2.1, mentre la V4.1.1, allineata alle WCAG 2.2, è stata pubblicata a settembre 2026 ma al 21 ottobre 2026 non è citata nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Non abbiamo trovato alcuna citazione che dia a una delle due versioni una presunzione automatica di conformità ai sensi della direttiva, quindi verificare il sito secondo le WCAG 2.2 di livello A e AA è la scelta prudente.
Mi serve un widget per l'accessibilità?
No. Nessuna delle disposizioni che abbiamo controllato lo richiede, e la Commissione europea non considera una soluzione adeguata gli overlay che non correggono il sito stesso.
Fonti
- D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82, attuazione della direttiva (UE) 2019/882 (Normattiva)
- Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (EUR-Lex)
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Legge Stanca), artt. 3 e 9 (Normattiva)
- AccessibleEU: aggiornamento della EN 301 549 (7 settembre 2026, in inglese)
- AgID: domande frequenti sull'accessibilità
Verifica l’accessibilità della tua pagina
Il test gratuito controlla una pagina secondo i criteri WCAG 2.2 A/AA e mostra i primi problemi da correggere. Il Site Report controlla fino a 20 pagine del tuo sito.